Regolamento della Giunta esecutiva
Art. 1 – Elezioni
Le elezioni per la costituzione della G.E. di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 31/5/74 n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, ATA, genitori). Ai fini dell’elezione è necessario in sede di prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora per una o più componenti detta maggioranza non venga raggiunta si precede ad una seconda votazione, in cui sarà sufficiente per l’elezione il voto favorevole dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Art. 2 – Presidente
La G.E. è presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico , la G.E. è presieduta previo avviso all’interessato, dal docente collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie nel momento in carica.
Art. 3 – Segretario
Il D.S.G.A. svolge le funzioni di segretario della Giunta. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31/5/74 n. 420, egli collabora con il Dirigente Scolastico per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della G.E. : redige il processo verbale di ogni seduta e firma con il Presidente il verbale medesimo e ogni altro atto della giunta.
Art. 4 – Compiti
In generale la G.E. svolge compiti preparatori (formazione dell’O. del G. ecc) per i lavori e le deliberazioni del C. dell’I.S.; in particolare predispone il programma annuale e il conto consuntivo; esprime parere non vincolante al proprio presidente ogni qualvolta egli ne faccia richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all’approvazione del C. dell’I.S. e l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
Art. 5 – Delibere delegate
La G.E. non ha di regola potere deliberante nelle materie di competenza del C. d’I.S.; tuttavia, per espressa delega del consiglio medesimo, essa può adottare decisioni di carattere urgente o di ordinaria amministrazione con i vincoli e le modalità di cui all’art. 23 del regolamento del C. dell’I.S.
Art. 6 – Diritti di documentazione dei membri
Ciascun membro della G.E. ha diritto di prendere visione degli atti relativi all’attività di competenza della giunta medesima; ha pure diritto di avere dall’ufficio di segreteria tutte le informazioni necessarie per il miglior esercizio della propria funzione.
Art. 7 – Convocazione
La convocazione della Giunta spetta al Presidente. Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente stesso quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma la Giunta è convocata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 9, ultimo comma, del regolamento del C. dell’I.S.. Ove lo richiedano urgenti necessità della scuola, la
Giunta può essere convocata d’urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, per telefono, per avviso “comune”) e si riunisce appena possibile.
Art. 8 – Riunioni e sede
La G.E. si riunisce di regola prima di ogni seduta del C. dell’I.S., ma può altresì essere convocata ogni qualvolta le necessità lo richiedano.
Art. 9 – Validità della seduta
La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica.
Art. 10 – Votazioni e deliberazioni
Per quanto attiene all’espressione del voto, si fa riferimento alle norme di cui al primo e secondo comma dell’art. 29 del regolamento del C. dell’I.S.. Le deliberazioni della Giunta sono adottate all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; gli astenuti sono computati tra i votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, sempre che lo stesso non risulti tra gli astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata.
In caso di votazione segreta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 29 del D.P.R. n. 416, le schede bianche e quelle nulle vengono computate, per cui la proposta si intenderà approvata se avrà la maggioranza assoluta dei voti espressi.
Art. 11 – Processo verbale
Di ogni riunione della G.E. deve essere redatto, entro 10 giorni dalla seduta, il processo verbale su di un apposito registro. Circa le modalità si fa riferimento a quelle indicate nei tre commi dell’art. 30 del regolamento del C. dell’I.S.